I DPCM promulgati dal Governo, finalizzati al contenimento della situazione di emergenza sanitaria che ad oggi investe l’Italia, hanno disposto per il cittadino stringenti restrizioni alla libertà di spostamento. Ma cosa mi può essere contestato e quali sono le sanzioni previste nel caso in cui io tenga un comportamento contrario ai vincoli imposti dalla Legge?
Prima del 25 marzo scorso la norma contestata era di natura penale: l’art 650 c.p., prevede come sanzioni, alternativamente, l’ammenda (fino ad euro 206) oppure l’arresto.
Dal 25 marzo in poi non è più così, come chiaramente previso dall’art 4 D.L. 25 marzo 2020.
Andiamo allora ad analizzare l’attuale panorama sanzionatorio per comprendere cosa possiamo aspettarci.
1.Violazione dell’obbligo di restare a casa
Se si viola il divieto di spostarsi dalla propria residenza/domicilio/dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o urgenza, da motivi si salute, la sanzione sarà di tipo amministrativo ovvero il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni penali previste dall’articolo dall’art 650 c.p.
Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo (autovettura, ma anche motociclo o bicicletta) le sanzioni possono essere aumentate fino a un terzo e pertanto potrà esservi comminata una multa da euro 4.000.
Quindi dal 25 marzo in poi chi esce dalla propria abitazione, senza essere giustificato dalle esigenze sopra dette, incorre in una multa di natura amministrativa, nessun procedimento penale.
2.Violazione dell’obbligo di tenere chiusi esercizi commerciali o attività produttive
Se a violare le misure di contenimento sono soggetti esercenti attività sottoposte a chiusura e sospensione attività quali: cinema, teatri, impianti sportivi, scuole private, attività commerciali o produttive sottoposte alla chiusura perché non considerate essenziali o strategiche, bar, ristoranti, mercati e fiere si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, oltre ovviamente a quella principale indicata nel paragrafo precedente.
3. Se si commettono più violazioni
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
4.Quando scatta la sanzione penale?
Restano dei casi di condotte penalmente rilevanti ovvero qualora si violi l’art 1 comma 2 lett.e del D.L. 25 marzo 2020 che prescrive il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena poiché risultate positive al coronavirus.
Dalla lettura del dispositivo non pare sufficiente essere positivi inconsapevoli, ma che sia, invece, necessario essere già risultati positivi essere sottoposti a quarantena e violarla.
In questo caso potrà essere ritenuto violato l’art 452 c.p. ovvero il delitto colposo contro la salute pubblica, che prevede un regime assai più rigido rispetto all’art 650 c.p. sia in termine di pena che di prescrizione, o in alternativa l’art 260 del Regio Decreto n. 1265 del 1934, che punisce chi non osserva un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva per l’uomo, che prevede con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
5.Ma se prima del 25 marzo sono stato fermato e mi è stato contestata la violazione del 650 c.p.?
A rigore dell’art 4 comma 8 del D.L. del 25 marzo, le sanzioni amministrative sostituiscono quelle penali anche per coloro che abbiano commesso violazioni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Decreto.
Quindi un’interpretazione letterale parrebbe suggerire che tale Decreto implica una depenalizzazione della condotta antigiuridica contestata. Pertanto, le Autorità Giudiziarie trametteranno gli atti alle Autorità Amministrative per l’irrogazione della relativa sanzione.
Anche la sanzione amministrativa può essere impugnata dal cittadino che ritenga di avere materiale probatorio sufficiente a dimostrare di avere avuto una giustificazione valida per lo spostamento.
Pertanto il consiglio è quello di munirsi sempre di autocertificazione e di conservare scontrini, certificati medici ecc… tutto quanto vi possa servire a evidenziare la correttezza della vostra condotta, al fine di poter stilare un motivato Ricorso avverso la sanzione irrogata.
Comunque, come avrete capito, le norme legislative immediatamente esecutive contenute nei DPCM sono in continua trasformazione, state collegati al nostro sito e ai nostri social per affrontare assieme l’evoluzione normativa riguardante le restrizioni della libertà personale.