COVID19: L’emergenza mi giustifica a ridurre, o non versare, l’assegno di mantenimento/divorzile e le spese straordinarie al mio ex?

È ormai chiaro a tutti che la situazione di crisi che sta attraversando l’Italia, a causa della diffusione del Coronavirus, non sia solamente sanitaria ma, inevitabilmente, anche economica.

Sono infatti molti gli imprenditori, così come le famiglie, che faticano a far fronte a quelle che sono le ordinarie spese che sono chiamati a sostenere.

La situazione risulta poi essere particolarmente complicata per i separati e divorziati che, mensilmente, devono corrispondere all’ex l’assegno di mantenimento (o di divorzio) o le spese di mantenimento e straordinarie per i figli.

Per questi ultimi l’interrogativo è quindi il seguente: l’attuale situazione emergenziale può giustificare il mancato versamento tali somme?

La risposta a questo quesito è NO. Il Decreto-legge Cura Italia infatti, che è intervenuto prevendo degli aiuti economici per le famiglie (quali congedi retribuiti e “voucher baby sitter”), non prevede la sospensione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento, divorzile e delle spese straordinarie.

Al contrario, considerate le difficoltà generali del momento, non provvedere al pagamento di tali somme può arrecare un pregiudizio molto grave ai figli o all’ex. Pertanto, nessuno è esonerato dal loro versamento!

Appurato dunque che la situazione emergenziale non consente di venir meno al rispetto degli obblighi economici di assistenza familiare, è quindi importante sottolineare che, il mancato versamento di tali somme ha rilevanti conseguenze giudiziarie:

  1. DAL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO: colui che omette il pagamento dell’assegno di mantenimento/divorzile o delle spese straordinarie rischia di essere assoggettato ad un’azione giudiziaria. L’ex potrà infatti rivolgersi all’avvocato, che si attiverà al fine di recuperare i crediti o con la notifica di un atto di precetto (per l’assegno di mantenimento/ divorzile) o presentando un ricorso per decreto ingiuntivo (volto al recupero delle spese straordinarie). In entrambi i casi, se non si pagano spontaneamente tali somme, si subirà un’azione esecutiva.
  2. DAL PUNTO DI VISTA PENALISTICO: colui che non adempie agli obblighi economici in favore dei figli o dell’ex, previsti dal provvedimento giudiziale, integra il reato previsto all’articolo 570bis CP (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). Tale reato è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 103 ad euro 1.032.

È evidente quindi che le difficoltà economiche attuali non legittimano in alcun modo i genitori a venir meno ai loro obblighi economici; anzi, al contrario, in questo momento, anche i separati o divorziati, sono chiamati ad aiutarsi per far fronte all’attuale situazione, almeno per rispondere alle esigenze dei figli.

Tutt’al più, nel caso in cui un soggetto, a causa delle conseguenze economiche determinate dal COVID19, veda il suo reddito futuro diminuire notevolmente, potrà presentare ricorso, avanti al Tribunale, al fine di ottenere la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

È questa l’occasione per tutti i genitori di mettere in atto rapporti civili, dettati dal buon senso, nell’interesse preminente dei figli.

La regola generale è quindi il dialogo, al fine di comunicare reciprocamente le proprie difficoltà economiche e cercare così di trovare un accordo che contemperi sia lo stato di necessità del genitore che ha l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento, sia la necessità dell’altro genitore al ricevere il sostentamento economico vitale (assegno di mantenimento/divorzile) contenuto e quantificato nel provvedimento giudiziale.