Il nostro precedente approfondimento: “Quali sono le sanzioni previste per chi viola le misure di contenimento previste dal DPCM del 25 marzo”, vi ha chiarito che il Governo per la tutela della salute pubblica ha istituito una serie di nuove norme che vanno a restringere la libertà personale dei cittadini; ma quali sono i poteri di accertamento e a chi sono stati dati questi poteri per controllare i cittadini italiani?
Anche su questo argomento le disposizioni che si sono susseguite hanno creato poca chiarezza, terreno fertile per la diffusione di false informazioni.
Come è già stato spiegato in precedenza, ad oggi a colui che viene trovato fuori dalla propria residenza/domicilio/dimora senza averne diritto, non viene raggiunto da una sanzione di tipo penale, poiché la stessa è stata sostituita da una ammenda di natura amministrativa.
Questo, ovviamente, ha conseguenze sulla procedura utilizzata per comminare la sanzione; infatti, se prima gli operatori del diritto diffondevano chiarimenti su Decreto Penale di Condanna oggi quest’ultime risultano desuete, perché, se la sanzione è amministrativa, lo è anche tutto il procedimento ricollegato alla contestazione.
- Quali sono le norme che regolano le modalità di contestazione
La risposta si trova all’art 4 comma 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19: “Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689” ovvero per intenderci le norme che regolano la contestazione a coloro che non rispettano il Codice della Strada.
Questo ha ovviamente delle conseguenze sugli atti di accertamento e sulle modalità di notifica.
- Quali sono gli organi di controllo e i loro poteri
Gli organi di controllo sono Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Provinciale.
I suddetti corpi possono per accertare le violazioni assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica.
Ciò significa che il milite accertatore potrà ispezionare le vostre auto e altre cose o luoghi che non siano la vostra dimora privata, al fine di determinare se siate effettivamente fuori casa senza giustificazione. È astrattamente possibile anche un controllo sui vostri dispositivi quali telefono o navigatore, per determinare che non abbiate reso false dichiarazioni circa il percorso svolto.
- È vero che si debbono conservare gli scontrini degli acquisti fatti al supermercato o farmacia?
Come anticipato l’operatività della Legge 689/1981 porta notevoli conseguenze in ordine alle modalità di contestazione.
La suddetta normativa prevede che, qualora gli agenti non abbiano potuto contestare immediatamente la violazione, gli estremi della stessa potranno essere notificati agli interessati entro 90 giorni (360 per i residenti all’estero).
Significa che è tecnicamente possibile per i militi accertatori, individuare mediante apparecchi fissi di rilevazione le infrazioni per procedere ad un accertamento successivo.
In quel caso sarà vostro onere dimostrare che, in quella occasione eravate fuori dalla residenza/dimora/domicilio per giustificati motivi.
Alla luce di quanto premesso si consiglia di conservare ogni prova documentale (come gli scontrini) atta a chiarire il motivo del vostro spostamento.
Come vi è chiaro, ogni situazione dovrà essere valutata in funzione della contestazione che verrà sollevata, in quanto allo stato le norme citate sono solo astrattamente applicabili, nel dubbio come sempre, usando il buon senso, è meglio conservare per un certo periodo almeno di 90 giorni la documentazione attestante le motivazioni che andremo a dedurre in un eventuale ricorso alla sanzione comminata.
Continuate a tenervi informati su quelli che sono i vostri diritti e obblighi in questo delicato momento, che, come ormai abbiamo compreso tutti, avrà ripercussioni pratiche anche dopo il termine dell’emergenza.