Il Governo, dopo aver stabilito le misure per contrastare le diffusione del Coronavirus,  ha approvato  il decreto n.18 del 17.03.2020  denominato “Cura Italia” che racchiude una serie di misure economiche e fiscali per gestire questo complicatissimo periodo di emergenza.

Fra i punti di tale decreto vi è, in particolare, l’ intervento atto a prorogare la validità delle patenti e degli altri documenti di guida.  Il 24 marzo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto opportuno intervenire emanando  la circolare prot. 9487, con la quale  ha fornito i dettagli operativi per rendere applicabile le norme del decreto.

A tal proposito, seguono una serie di tabelle che riepilogano in modo chiaro tutte le proroghe delle  scadenze, così come ben precisato dalla circolare ministeriale  sopra indicata:

Conducenti (circolare DG MOT prot. 9487 del 24.03.2020)

Formalità/ Documento Scadenza corrente Nuova scadenza Rif. normativo
Richiesta patente di guida per esame 30.04.2020 30.06.2020 D.L. 18/20 art. 103/3°  D.D. 50 del 10.03.2020
Autorizzazione art. 122 C.d.S. (foglio rosa) 01.02.2020+30.04.2020 30.06.2020 D.L. 18/20 art. 103/3°  D.D. 50 del 10.03.2020
Patente di guida 31.01.2020+30.08.2020 31.08.2020 D.L. 18/2020-art.104
Carta di qualificazione del conducente (CQC) 23.02.2020+29.06.2020 30.06.2020 D.L. 18/2020 art.103/3°

D.M. 10.03.2020 (G.U. 23.04.2020 n. 77)

Certificato di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (CFP ADR) 23.02.2020+29.06.2020 30.06.2020 D.L.18/2020 art.103/3°

D.M. 10.03.2020 (G.U. 23.04.2020 n.77)

Certificato di abilitazione professionale (CAP) 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art.103/2°
Permesso provvisorio di guida ex art. 59 L. 120/2010 (permesso CML) 31.01.2020+15.04.2020 30.06.2020 D.L. 18/20202-art.103/3°

D.M. 11.03.2020 (G.U. 23.04.2020 n. 77)

Attestato ex art. 115/2°/a) C.d.S. (guida autotreni/autoarticolati over 65) 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art.103/2°
Patenti CE- compimento 65 anni 01.02.2020+14.06.2020 15.06.2020 D.L. 18/20-art.103/2°
Attestato ex art.115/2°/b) C.d.s. (guida autobus/autosnodati over 60) 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art.103/2°
Patenti D1-D1E-D-DE- compimento 60 anni 01.02.2020+14.06.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art.103/2°
Certificati medici ex art. 119 C.d.S. 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art.103/2°
Attestati corsi qualificazione iniziale direttiva 2003/59/CE (CQC) 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art.103/2°
Termini ex art. 128 C.d.S. (revisione patente e revisione CQC) Sospesi 23.02.2020 +15.04.2020   

 

D.L. 18/2020-art.103/1°
Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati 31.01.2020 + 15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020 art.103/2°

 

Nautica:

Formalità documento Scadenza corrente Nuova scadenza Rif. normativo
Patente nautica 31.01.2020+30.08.2020 31.08.2020 D.L. 18/2020-art.104
Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L. 18/2020-art.103/2°

 

Veicoli (circolare DTTNAGP prot. 1735 del 23.03.2020)

Formalità documento Scadenza contratto Nuova scadenza Rif. normativo
Revisione ex art.80 C.d.S. 31.07.2020 31.10.2020 D.L.18/2020-art.92/4°
Revisione ex art.80 C.d.S. già ripetere (a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate) 31.07.2020 31.10.2020 D.L.18/2020-art.92/4°
Certificato di approvazione per il trasporto di merci pericolose (barrato rosa) 31.07.2020 31.10.2020 D.L.18/2020-art.92/4°
Sostituzione serbatoi GPL 31.01.2020+31.07.2020 31.10.2020 D.L.18/2020-art.92/4°
Estratto carta di circolazione art. 92 C.d.S 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L.18/2020-art.103/2°
Ricevuta ex art.7 L.264/1991 (ricevuta studi consulenza automobilistica) 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L.18/2020-art.103/2°
Fogli di via art.99 C.d.S. 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L.18/2020-art.103/2°
Carte di circolazione e targhe EE 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L.18/2020-art.103/2°
Autorizzazione per la circolazione di prova 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L.18/2020-art.103/2°
Prove periodiche cisterne (3 o 6 anni) 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L.18/2020-art.103/2°
Veicoli alimentati a metano (CNG) 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L.18/2020-art.103/2°
Verifiche periodiche veicoli ATP 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L.18/2020-art.103/2°
Carte di circolazione provvisoria art.95 C.d.S. 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L.18/2020-art.103/2°
Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazione e atti abilitativi comunque denominati 31.01.2020+15.04.2020 15.06.2020 D.L.18/2020-art.103/2°

 

Come si può bene notare dalla prima  tabella, il decreto denominato “Cura Italia”, all’art. 104, proroga la validità delle patenti. Tale articolo al comma 1 precisa che : “La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020”.

In altre parole, la validità di tutti i documenti di riconoscimento e di identità, compresa la patente di guida, slitta al 31 agosto 2020. È quindi questa la data da tenere in considerazione per il rinnovo del documento di guida.

È però importante ricordarsi che  la validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza.

Preme sottolineare che tale proroga non riguarda tutti i tipi di patente.

L’articolo 103 commi 2 e 3 del Decreto Cura-Italia, infatti afferma che i “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Quindi :

  • certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;

Ecco alcuni esempi:

  • le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal Codice della strada (Cds) o da norme speciali;
  • le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;
  • le autorizzazioni per il trasporto di rifiuti;
  • l’attestato per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessantacinque anni di cui all’art. 115, comma 2, lettera a) del Cds;
  • l’attestato per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessanta anni, di cui all’art. 115, comma 2, lettera b) del Cds;

 

– i permessi provvisori di guida per i titolari di patente chiamati a sottoporsi alla visita medica presso le commissioni mediche locali per il rinnovo del documento (es. per le violazione degli art. 186 e 187 Cds) ; gli attestati dei conducenti over 65 per guidare autotreni e autoarticolati con massa superiore a 20 tonnellate; e gli attestati dei conducenti over 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati sono anch’essi tutti prorogati al 15 giugno 2020.

Invece :

la validità delle carte di qualificazione del conducente (CQC) e dei certificati di formazione professionale per il trasporto delle merci pericolose, con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, è estesa sull’intero territorio nazionale fino al 30 giugno 2020

Attenzione la proroga non vale per le patenti scadute prima del 31 gennaio 2020, che restano scadute.

Il decreto “Cura Italia” ha interessato anche altre scadenze su cui si ritiene opportuno porre l’attenzione di chi ci legge

REVISIONE

Il  decreto Cura Italia è intervenuto anche sulle revisioni auto, prorogandone la scadenza. Nel dettaglio l’articolo interessato è il numero 92, al  comma 4 ove viene precisato che: “[…] è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita….”. Che cosa significa dunque? Chi entro il 31 luglio di quest’anno avrebbe dovuto sottoporre il proprio mezzo alla revisione può attendere. La scadenza è infatti stata rimodulata al 31 ottobre. E attenzione, non si tratta di sole automobili, ma di tutti i veicoli.

ASSICURAZIONE

Nessuna proroga per il rinnovo dell’assicurazione auto,  viene però  allungato il periodo di tolleranza che le compagnie assicurative devono applicare alla scadenza della polizza. L’articolo 125 del Decreto Cura Italia precisa che  per quanto riguarda l’estensione del periodo di tolleranza per le polizze RC: “l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni”. Con il nuovo provvedimento governativo, quindi il periodo di tolleranza per le assicurazioni raddoppia. Di conseguenza, la copertura assicurativa attivata per un determinato veicolo resterà valida anche per un mese dopo la data di scadenza. Tutte le compagnie assicurative saranno, quindi, tenute a rispettare questo decreto garantendo le dovute tutele ai loro clienti per un periodo di tolleranza che sarà il doppio rispetto a quello normalmente previsto dalla normativa vigente. L’estensione della validità della copertura assicurativa, grazie al raddoppio della durata della tolleranza, sarà valida esclusivamente sino al prossimo 31 luglio 2020. A partire dal mese di agosto successivo, quindi, si tornerà alle tempistiche tradizionali.

Automobilisti e motociclisti avranno così più tempo a disposizione per rinnovare la copertura RC per il proprio veicolo.

MULTE

Anche su tale argomento il decreto è intervenuto.

Il pagamento delle multe è stato, infatti, sospeso dal 10 marzo al 3 aprile e con esso anche le notifiche dei verbali e i termini per gli eventuali ricorsi avverso le sanzioni ricevute.Questi termini riprenderanno il normale corso solo a partire dal 4 aprile 2020. Inoltre dal 17 marzo al 31 maggio la sanzione è ridotta del 30% anche se il pagamento avviene entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale. Si sottolinea che l’agevolazione riguarda i verbali notificati o contestati fino al 31 maggio 2020.

BOLLO

Anche su tale punto si rende necessaria una precisazione.

Nonostante il decreto Cura Italia non preveda alcuna sospensione del pagamento della tassa automobilistica, alcune Regioni (tra cui Campania, l’Emilia-Romagna, la Lombardia, il Piemonte e la Toscana) hanno deciso di prorogarne la scadenza annunciando che i bolli con decorrenza che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020 potranno essere pagati fino al 30 giugno senza nessun costo aggiuntivo. Nelle Marche la proroga è stata estesa fino al 31 luglio. Tale tributo, infatti, viene riscosso direttamente a livello regionale e le proroghe si riferiscono unicamente alle vetture intestate a persone fisiche o società con domicilio o sede (operativa o legale) all’interno della Regione.

In Veneto la notizia di questi giorni è che Zaia stia pensando ad una sospensione anche nella nostra Regione, ma per ora ancora nessuna certezza.

È ben chiaro che quella sopra descritta è la situazione attuale, ma nulla esclude la possibilità di  ulteriori proroghe, possibili in futuro.