Con la circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020 il Ministero della Salute ha fornito alcuni chiarimenti in materia di isolamento, di quarantena e della rispettiva durata delle medesime.
Preventivamente è opportuno chiarire cosa si intenda per quarantena e per isolamento, distinguendo le due condizioni.
Per isolamento si intende la separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. L’isolamento fiduciario riguarda dunque tutti i positivi accertati, cioè i positivi al tampone molecolare, che devono evitare di trasmettere l’infezione.
La quarantena si riferisce invece alla restrizione dei movimenti delle persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. La quarantena è pertanto la misura attuabile nei confronti dei soggetti sani, entrati in contatto stretto con malati.
Chiarita dunque la distinzione tra quarantena ed isolamento, si procede ora analizzando le differenti situazioni esaminate dal Ministero, al fine di fornire le indicazioni sui comportamenti da adottare.
Partendo ora dai soggetti positivi conclamati, evidenziamo che essi possono essere distinti positivi sintomatici (che presentano i sintomi tipici della malattia) e soggetti positivi asintomatici (identificati come tali a seguito di tampone positivo).
Vi sono poi anche i cosiddetti “positivi a lungo termine”, ossia quei soggetti che continuano a risultare positivi al secondo o al terzo tampone, seppur non presentano più i sintomi tipici della malattia.
Ebbene, per tali tre diverse situazioni, il Ministero ha previsto delle regole differenti:
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- Casi positivi asintomatici (10 giorni + 1 tampone negativo): coloro che sono risultati positivi, ma senza presentare sintomi, sono chiamati al rispetto di un periodo di isolamento della durata di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività (ossia dal momento dell’esito del tampone), al termine del quale dovranno sottoporsi nuovamente al test molecolare. Se tale test dà risultato negativo essi potranno uscire dall’isolamento.
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- Casi positivi sintomatici (10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi + test negativo): i soggetti positivi sintomatici dovranno stare in isolamento per un periodo di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e almeno durante gli ultimi 3 giorni dovranno essere asintomatici. Decorso tale periodo dovranno sottoporsi nuovamente al test molecolare e, se esso dà riscontro negativo, potranno uscire dall’isolamento.
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- Casi positivi a lungo termine (21 giorni, di cui almeno 7 senza sintomi): i soggetti positivi a lungo termine potranno uscire dall’isolamento, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, quando saranno trascorsi 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
Analizzate quindi le regole previste per i soggetti risultati positivi, vediamo ora quelle che sono le previsioni per i cosiddetti contatti stretti asintomatici, ossia coloro che sono entrati a stretto contatto con persone infette, ma che non presentano sintomi. Si identifica quindi come contatto stretto:
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- La persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- La persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso positivo (come può essere una stretta di mano);
- La persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (per esempio, toccare a mani nude i fazzoletti di carta usati);
- La persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVD-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- La persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio: aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- L’ operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19, oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati;
- La persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti i qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Ebbene, tali “contatti stretti asintomatici” dovranno osservare:
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- Un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, oppure
- Un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
Queste sono le principali regole previste dal Ministero al fine di ridurre il rischio di contagio.
Nella medesima Circolare n. 32850/2020 si raccomanda infine di:
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- Eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto con soggetti fragili e/o a rischio complicanze;
- Prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- Non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio della autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità;
- Promuovere l’uso dell’app Immuni per supportare le attività di contact tracing.
Certamente è difficile districarsi in queste casistiche!
Nel dubbio, per evitare sanzioni penali, vi consigliamo di rivolgervi al vostro medico, di praticare l’isolamento volontario e di procedere alla verifica del vostro stato di positività al Covid19 mediante esame clinico.