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Con l’approvazione del decreto legislativo 21 dicembre del 2021 n. 230, il Governo ha dato attuazione alla Legge delega 46 del 2021 conferita dal Governo introducendo l’AUU (Assegno Unico e Universale) nel nostro ordinamento.
Lo strumento appena citato si pone in sostituzione di una molteplicità' di sussidi sui quali era imperniato il sistema previgente; nello specifico due principali, costituiti dalle detrazioni fiscali per figli a carico e, solo nel caso dei lavoratori dipendenti, dagli ANF, Assegni per il Nucleo Familiare. A queste due forme di sostegno prevalenti si aggiungevano poi una serie di trattamenti minori destinati a platee più ristrette (ad esempio, l’assegno dei Comuni per le famiglie con 3 e più figli minori e ISEE molto bassi, inferiori a 9.000,00 euro) o di natura temporanea, come quelli connessi con l’evento nascita di un figlio quali l’assegno di natalità (durata 12 mesi) e il premio alla nascita (800,00 euro).
E' evidente come il sopra descritto sistema fosse inficiato da una palese iniquità, essendo gli Assegni per il Nucleo Familiare previsti solo per i lavoratori dipendenti.
Come anticipato, l’insieme di questi strumenti vengono completamente sostituiti dall’attuale Assegno Unico e Universale con l’intento di eliminare ogni iniquità caratterizzata da un sistema fondato su forme di sostegno connesse a determinati inquadramenti lavorativi che mostrava tutta la propria inadeguatezza, alla luce del continuo mutamento del mercato del lavoro, in favore di più forme di collaborazione diverse dal lavoro subordinato.
I principi fondanti la riforma oggetto di analisi sono essenzialmente tre, l’eliminazione della frammentazione degli aiuti con un unico strumento universale; il riconoscimento di un beneficio per l’unanimità di figli a carico su base universalistica, non più subordinato a condizioni lavorative dei genitori o alla loro situazione reddittuale e la modulazione degli importi sulla base della condizione economica non del singolo genitore richiedente ma del complessivo nucleo familiare.
La ratio, pertanto, della novella é quella di semplificare e razionalizzare gli strumenti di welfare a sostegno della famiglia e della natalità.
L’istanza per l’assegnazione può essere presentata da coloro che sono in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno ex art. 3 del D.Lgs. n. 230/2021 indipendentemente dalla categoria lavorativa cui appartiene il richiedente. Esso spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico (facente parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE) fino al compimento del ventunesimo anno di età.
La vera riforma, in realtà, si sostanzia nel fatto che precedentemente, in difetto di un accordo tra le parti tale sostegno spettava al genitore collocatario, ovvero quello che avrebbe sostenuto in via prevalente il mantenimento in forma diretta della prole; cosicché se il figlio veniva affidato ad entrambi i genitori in via condivisa ma con collocazione prevalente presso la madre a quest’ultima spettava l’assegno di mantenimento.
Diversamente l’AUU va ripartito tra i due genitori e ciò si giustifica nel fatto che tale strumento non é stato congeniato per sostenere quest’ultimi ma costituisce una spettanza dei figli e ciò trova conferma nella circostanza per cui compiuta la maggiore età essi possano richiedere autonomamente il pagamento.
Ne discende che in caso di separazione, divorzio o affidamento condiviso di due genitori non conviventi l’assegno sarà ripartito in pari misura tra i due genitori (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021); mentre nel caso di affidamento esclusivo l’assegno spetterà solo al genitore affidatario.
Muta quindi la regolamentazione in via sussidiaria, ovvero in tutti quei casi in cui non vi sia accordo tra i genitori, dove prima la soluzione di default era quella di attribuire tali sostegni al genitore collocatario, oggi la legge offre una soluzione più equidistante spartendo il vantaggio in via paritaria per entrambi i genitori, ma questa riforma ha generato già un aumento dei contenziosi tra gli ex coniugi o ex conviventi.
E' possibile che tale scelta si ponga nel solco della Giurisprudenza che, anche se in modo ancora timido, sembra voler abbandonare l’indirizzo della maternal preference a vantaggio di una parificazione dei ruoli genitoriali o forse, semplicemente, tale intervento é espressione del nuovo atteggiamento più distaccato dello Stato nei confronti dell’ambito familiare. Si ampliano, infatti, i margini dell’autonoma concertazione tra privati, i quali potranno delineare in modo più puntuale come spartire tale contributo in base alle peculiari circostanze del loro caso.
Le parti, infatti, possono concordare per l’erogazione dell’assegno in misura intera al coniuge collocatario o affidatario dei minori: in questo caso, il richiedente l’assegno dovrà indicare nella domanda all’INPS anche i dati anagrafici del secondo genitore.
Pertanto, non v’é dubbio che lo strumento così delineato risponda, in via astratta, maggiormente a criteri di equità, ma se la norma deve essere strumento di governo dell’incertezza, é evidente che la riforma in oggetto, mostra una delega al privato contribuendo ad aumentare l’oggetto di contenzioso piuttosto che ridurlo.
Difficilmente lo Stato già abbondantemente indebitato riuscirà a sostenere questa dispendiosa riforma.
Avv. Stefano Grolla
(articolo disponibile al seguente link: https://quifinanza-it.cdn.ampproject.org/c/s/quifinanza.it/info-utili/negoziazione-assistita-familiare-una-svolta-epocale-o-una-riforma-senza-successo/640220/amp/)
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