COVID-19: L’emergenza medica che di fatto ha creato la crisi finanziaria

La pandemia mondiale ha portato al crollo dell’economia Globalizzata.

Tutti eravamo entusiasti delle velocità del nuovo sistema economico-finanziario globalizzato, ma questo nuovo Virus ha mostrato in realtà l’estrema fragilità del sistema finanziario mondiale.

In Italia l’attuale emergenza sanitaria che di fatto ci ha paralizzati ha creato un blocco della nostra economia e lo spettro recessione si fa via via sempre più concreto.

Se già l’economia italiana era sull’orlo della crisi economico-finanziaria, ora il covid-19 ci ha spinti nel baratro.

L’incertezza sulla natura della Pandemia e la sua risoluzione, associate al proliferare di misure d’urgenza via via sempre più restrittive e paralizzanti hanno di fatto determinato il blocco dell’Italia.

Invero, molti soggetti hanno deciso di appellarsi all’attuale momento di difficoltà per sospendere diversi pagamenti ai fornitori.

Gli stessi si appellano alla norma allegata dagli inquilini che non vogliono corrispondere il canone di locazione (come meglio dispiegato nel nostro approfondimento “Il contratto di locazione al tempo del coronavirus”) ovvero l’art 91 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 che esclude la responsabilità del debitore, relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti in caso essi siano diretta conseguenza del rispetto delle misure di contenimento.

A rigore della lettera della norma, tuttavia, il succitato Decreto-Legge non dispone una deroga all’obbligo di corretto pagamento nei termini convenuti sancito dall’art. 1587 c.c., che resta fermo principio del rapporto contrattuale.

Pertanto, ogni obbligo di pagamento ai propri fornitori dovrà essere onorato, salvo il caso in cui non sussista un inadempimento o una sospensione del servizio.

Giova ricordare anche in questa sede, che il mancato pagamento, non giustificato da una reale impossibilità per il debitore, può provocare gravi effetti su larga scala andando a minare il tessuto economico del nostro Paese. Infatti, il fornitore che non otterrà quanto gli spetta, si troverà a non avere la liquidità per assolvere a sua volta ai propri oneri di pagamento verso dipendenti e ulteriori fornitori, creando un effetto a catena con sviluppi non prevedibili e potenzialmente devastanti.

Peraltro, è importante essere consapevoli che se, per quanto concerne le obbligazioni tra privati, non intervengono deroghe in ordine ai pagamenti, ogni soggetto potrà giovare di agevolazioni su altri fronti previsti dal Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

L’art 54 istituisce Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd.  “Fondo Gasparrini” grazie al quale i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

L’art. 56 sempre dello stesso DL sopra citato consente la sospensione da parte delle Partite Iva dei leasing o finanziamenti in corso fino al 30/9/2020, mediante comunicazione al proprio Istituto erogante il prestito e/o finanziamento a suo tempo concesso.

Lo Stato sembra stia formulando un nuovo DL. Con concreti aiuti economici da immettere nel sistema per sostenere la nostra fragile economia italiana.

Al prossimo DL. e alla sua interpretazione.