ASSEGNO DIVORZILE, revocabile nel caso in cui il beneficiario abbia una relazione stabile con un nuovo compagno

Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha affrontato la tematica dell’assegno divorzile e del suo destino nel caso in cui uno dei due ex coniugi avvii una nuova relazione stabile.  

Prima di analizzare l’ordinanza emessa dalla Cassazione è opportuno svolgere alcune doverose precisazioni in tema di assegno divorzile, previsto dall’art. 5, comma VI, L. 898/1970. 

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, in presenza di determinate condizioni, può disporre l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente, a favore dell’altro, un assegno, qualora quest’ultimo non disponga dei mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive. 

L’assegno divorzile viene attribuito in base ad un profilo assistenziale ed ai contributi dati dall’ex coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto. 

L’art. 9 della Legge 898/1970 prevede che tale assegno possa essere soggetto a revisione “qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio” (come previsto dall’articolo 9, comma 1, della Legge 898 del 1970).

La norma parla dunque di giustificati motivi sopravvenuti, intendendo con tale espressione gli eventuali fatti nuovi intervenuti successivamente al provvedimento di cui si chiede la revisione.    

Fatta tale premessa, con una recente pronuncia, emessa in data 16 ottobre 2020, la Cassazione ha affermato che è revocabile l’assegno di divorzio qualora l’ex coniuge beneficiario abbia una relazione stabile con un nuovo partner, pur senza convivere con quest’ultimo (Ordinanza n. 28778/2020). 

Prima dell’intervento di tale pronuncia la Giurisprudenza era unanime nel ritenere che potesse comportare la revoca dell’assegno divorzile solo la convivenza more uxorio (la cosiddetta “famiglia di fatto”) tra l’ex coniuge beneficiario ed il nuovo partner. Con l’Ordinanza n. 28778 la Cassazione ha invece innovato il precedente orientamento, affermando che perché si abbia la revoca dell’assegno è sufficiente l’esistenza di un rapporto pluriennale e consolidato con un nuovo compagno, “pure caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza”.

Alla luce del recente arresto Giurisprudenziale emerge dunque che ciò che rileva non è la coabitazione, che rappresenta comunque un indice importante della costituzione di un nuovo nucleo familiare, ma l’esistenza di una stabile e consolidata relazione affettiva con un nuovo partner. Tale nuova relazione affettiva può essere dimostrata, dall’ex coniuge obbligato a versare l’assegno divorzile, anche segnalando le abitudini di vita della nuova coppia, che magari si presenta come tale alla collettività, adottando gli stili tipici di una famiglia di fatto (ad esempio mangiando insieme, dormendo insieme o serbandosi reciproca fedeltà).

É comunque opportuno precisarsi che, affinché si abbia la revoca dell’assegno divorzile, non è sufficiente il mero pernotto con il nuovo partner ma, piuttosto, sarà necessario fornire la prova che la nuova relazione abbia comportato l’incremento delle risorse economiche dell’ex coniuge, facendo venire meno i presupposti sottesi l’assegno, in primis l’autosufficienza economica. 

Volendo ora commentare brevemente la pronuncia della Corte di Cassazione, è evidente che essa è volta ad andare a colpire quelle “forme di convivenza mascherata”, a cui spesso l’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile ricorreva al fine di non vedere intaccato il diritto alla corresponsione di tale somma. In virtù del nuovo orientamento, pertanto, tale “escamotage” non sarà più percorribile. 

Ad ogni buon conto, ciò che emerge in maniera incontrovertibile da tale pronuncia è che sempre più la Giurisprudenza, oggi, concepisce il matrimonio non più come una “situazione cristallizzata” ma, piuttosto, come un atto di libertà e di autoresponsabilità, un luogo di affetti e di comunione di vita, e in quanto tale suscettibile di essere sciolto.